L’articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. (17G00177) (GU n. 259 del 6-11-2017) delega il Governo ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A alla citata legge.
In particolare, relativamente ai Dispositivi di Protezione Individuale, come contemplato dall’articolo 6 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 “…il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio…”.
È importante richiamare il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui Dispositivi di Protezione Individuale, pubblicato il 31 marzo 2016 (al quale la legge di delegazione europea fa riferimento) che ha l’obiettivo di uniformare i requisiti e procedure di valutazione della conformità che devono possedere i DPI. Il problema si pone anche per la conformità dei DPI (provenienti da paesi terzi) che entrano nel mercato dell’Unione Europea e che devono essere conformi ai requisiti contemplati nel regolamento citato; in un’epoca di globalizzazione (a livello di scambi), il problema da affrontare, a livello di garanzie in materia di sicurezza, è proprio quello dei requisiti dei prodotti poichè se è vero che il commercio riguarda ormai tutto il pianeta, è altrettanto vero che la produzione e le regole nei diversi paesi del mondo non siano uguali per tutti.
L’importanza del Regolamento in esame risiede nella sua stessa definizione (art. 288 par. 2 TFUE) che lo definisce obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Si tratta pertanto di un atto giuridico vincolante. Anche le direttive europee sono fonti di diritto dotate di efficacia vincolante, ma la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi (art. 288 par. 3 TFUE).
Pertanto il regolamento è più “stringente”, dovendone rispettare i contenuti.
Un primo ambito di applicazione emerge dalle definizioni contemplate dall’articolo 3:
“1) «dispositivi di protezione individuale» (DPI): a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza; b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva; c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell’uso…”.
Il comma 8 delle considerazioni preliminari recita: “il presente regolamento disciplina i DPI che sono nuovi sul mercato dell’Unione al momento di tale immissione sul mercato, vale a dire i DPI nuovi di un fabbricante stabilito nell’Unione oppure i DPI, nuovi o usati, importati da un paese terzo”.
Si reputa indispensabile richiamare almeno i principi ed i requisiti di carattere generale che devono possedere tutti i dispositivi di protezione individuale: tali requisiti sono esposti e costituiscono una parte del corposo allegato II del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, al quale si rimanda per un approfondimento completo e specifico.
“ OSSERVAZIONI PRELIMINARI
- I requisiti essenziali di salute e di sicurezza elencati nel presente regolamento sono inderogabili.
- Gli obblighi relativi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza si applicano soltanto se per il DPI in questione sussiste il rischio corrispondente.
- I requisiti essenziali di salute e di sicurezza sono interpretati e applicati in modo da tenere conto dello stato della tecnica e della prassi al momento della progettazione e della fabbricazione, nonché dei fattori tecnici ed economici, che sono conciliati con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza.
- Il fabbricante effettua una valutazione dei rischi al fine di individuare i rischi che concernono il suo DPI. Deve quindi progettarlo e fabbricarlo tenendo conto di tale valutazione.
- In sede di progettazione e di fabbricazione del DPI, nonché all’atto della redazione delle istruzioni, il fabbricante considera non solo l’uso previsto del DPI, ma anche gli usi ragionevolmente prevedibili. Se del caso, occorre assicurare la salute e la sicurezza delle persone diverse dall’utilizzatore.I DPI devono offrire una protezione adeguata nei confronti dei rischi da cui sono destinati a proteggere.1.1.1. Ergonomia1.1.2. Livelli e classi di protezioneIl livello di protezione ottimale da prendere in considerazione all’atto della progettazione è quello al di là del quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero il suo utilizzo effettivo durante l’esposizione al rischio o il normale svolgimento dell’attività.Qualora le diverse condizioni prevedibili di impiego portino a distinguere vari livelli di uno stesso rischio,1.2. Innocuità dei DPII DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non creare rischi o altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego.I materiali di cui sono fatti i DPI, compresi i loro eventuali prodotti di decomposizione, non devono avere effetti negativi sulla salute o sulla sicurezza degli utilizzatori.Ogni parte di un DPI a contatto, o suscettibile di entrare in contatto con l’utilizzatore durante l’impiego non deve avere asperità, spigoli vivi, punte acuminate e simili suscettibili di provocare una irritazione eccessiva o delle ferite.Gli impedimenti causati dai DPI alle azioni da svolgere, alle posizioni da assumere e alle percezioni sensoriali devono essere ridotti al minimo Inoltre, l’utilizzo dei DPI non deve comportare azioni che potrebbero mettere in pericolo l’utilizzatore.1.3.1. Adeguamento dei DPI alla morfologia dell’utilizzatore1.3.2. Leggerezza e soliditàI DPI devono soddisfare i requisiti supplementari specifici per assicurare una protezione efficace dai rischi che sono destinati a prevenire e devono essere in grado di resistere ai fattori ambientali nelle condizioni prevedibili di impiego.Se uno stesso fabbricante immette sul mercato diversi modelli di DPI di tipi diversi per assicurare simultaneamente la protezione di parti contigue del corpo, tali modelli devono essere compatibili.Gli indumenti protettivi contenenti dispositivi di protezione amovibili costituiscono un DPI e devono essere valutati in quanto combinazione durante le procedure di valutazione della conformità.Le istruzioni fornite obbligatoriamente dal fabbricante con i DPI devono recare, oltre al nome e all’indirizzo del fabbricante, ogni informazione utile concernente:
- 1.4. Istruzioni e informazioni del fabbricante
- 1.3.4. Indumenti protettivi contenenti dispositivi di protezione amovibili
- 1.3.3. Compatibilità tra tipi diversi di DPI destinati ad essere utilizzati simultaneamente
- I DPI devono essere il più possibile leggeri senza pregiudicarne la solidità e l’efficacia.
- I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere correttamente posizionati il più comodamente possibile sull’utilizzatore e da rimanervi durante il periodo di impiego prevedibile, tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere. A tal fine deve essere possibile adattare i DPI alla morfologia dell’utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno, come adeguati sistemi di regolazione e fissaggio o una gamma sufficiente di misure e numeri.
- 1.3. Comfort ed efficacia
- 1.2.1.3. Impedimento massimo ammissibile per l’utilizzatore
- 1.2.1.2. Stato della superficie soddisfacente di ogni parte di un DPI a contatto con l’utilizzatore
- 1.2.1.1. Materiali costitutivi appropriati
- 1.2.1. Assenza di rischi intrinseci e di altri fattori di disturbo
- all’atto della progettazione del DPI devono essere prese in considerazione classi di protezione adeguate.
- 1.1.2.2. Classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio
- 1.1.2.1. Livello di protezione ottimale
- I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni prevedibili di impiego cui sono destinati, l’utilizzatore possa svolgere normalmente l’attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata del miglior livello possibile.
- 1.1. Principi di progettazione
- 1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE APPLICABILI A TUTTI I DPI
- le istruzioni di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione consigliati dai fabbricanti non devono avere nell’ambito delle loro modalità di impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per l’utilizzatore;
- le prestazioni registrate durante le pertinenti prove tecniche effettuate per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;
- se del caso, gli accessori che possono essere utilizzati con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
- se del caso, le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzo;
- laddove applicabile, il mese e l’anno o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;
- se del caso, il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto;
- il significato delle eventuali marcature (cfr. il punto 2.12);
- il rischio da cui il DPI è destinato a proteggere;
- il riferimento al presente regolamento e, se del caso, i riferimenti ad altre normative di armonizzazione dell’Unione;
- il nome, l’indirizzo e il numero di identificazione dell’organismo notificato o degli organismi notificati coinvolti nella valutazione della conformità dei DPI;
- i riferimenti alla o alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della o delle norme, o i riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate;
- l’indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE.
- Le informazioni di cui alle lettere i), j), k) e l) non devono essere contenute nelle istruzioni fornite dal fabbricante, se la dichiarazione di conformità UE accompagna il DPI….”.
Il riferimento all’allegato II sopra riportato è fondamentale per il rispetto dei requisiti che devono possedere i DPI (un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse deve rispettare requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II). Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del DPI ai requisiti stabiliti dal regolamento.
Nell’articolo 2 sono contemplate le esclusioni dal campo di applicazione:”….Il presente regolamento non si applica ai DPI: a) progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell’ordine pubblico; b) progettati per essere utilizzati per l’autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive; c) progettati per l’uso privato per proteggersi da: i) condizioni atmosferiche non estreme; ii) umidità e acqua durante la rigovernatura; d) da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri; e) per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori”.
L’articolo 6 comma 3 lettera f della legge 25 ottobre 2017, n. 163 in materia di Dispositivi di Protezione Individuali contempla la “previsione di sanzioni penali o amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita’ delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/425, conformemente alle previsioni dell’articolo 32, comma 1, lettera d), e dell’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del capo VI del regolamento (UE) n. 2016/425”.
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