newsletter sicurezza sul lavoro – dicembre 2018: Furto in un appartamento con accesso dai ponteggi
Oggetto: Furto con utilizzo di ponteggi
Prendiamo in esame il caso, affrontato dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza del 20 giugno 2017 n. 15176, dei furto in un appartamento con accesso dai ponteggi a servizio del fabbricato.
Il caso preso in esame, purtroppo, non è l’unico accaduto ed è significativa la determinazione della Corte di Cassazione in materia di responsabilità.
Gli eventi |
Furto subito da una Conduttrice di un appartamento sito al terzo piano di uno stabile condominiale in ristrutturazione |
La Conduttrice cita in giudizio la Ditta appaltatrice e il Condominio, quale Committente dei lavori, per chiedere il risarcimento dei danni sofferti per il furto subito nel proprio appartamento |
Sia il Tribunale di Roma che la Corte di Appello rigettano la domanda risarcitoria della Conduttrice |
Accoglimento del ricorso da parte della Corte di Cassazione |
La decisione viene affidata ad un’altra sezione della Corte di Appello
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La Corte dichiara improcedibile la domanda nei confronti della Ditta appaltatrice dichiarata fallita nelle more del giudizio civile e, quindi rigetta l’appello dell’Attrice. |
Ricorso per cassazione della Ricorrente |
La responsabilità del Condominio committente può essere affermata esclusivamente ai sensi dell’art. 2043 c.c., in concorso con quella dell’appaltatore, per omissione degli obblighi di vigilanza sull’attività di quest’ultimo |
In conclusione la suprema Corte, riunita in Camera di Consiglio, si è così espressa: “nella ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell’edificio è configurabile la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2043 cod. civ., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio, ex art. 2051 cod. civ., per l’omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura”.
La presente Newsletter è stata scritta nel mese di Dicembre 2018; gli utenti dovranno tenere conto di eventuali aggiornamenti normativi successivi alla data sopra indicata.
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