newsletter sicurezza sul lavoro – marzo 2019: Legge di Bilancio 2019 – Legge 30 dicembre 2018, n. 145
Oggetto: novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 – Legge 30 dicembre 2018, n. 145
Il 31 dicembre 2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2019 – Legge 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 – che introduce novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Incremento dell’organico dell’Ispettorato del Lavoro
La Legge di Bilancio 2019 prevede un incremento della dotazione organica del personale ispettivo, come di seguito specificato:
- “Al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo quanto previsto dai commi 300 e 344 del presente articolo (1, n.d.r.):
- a) l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un contingente di personale prevalentemente ispettivo pari a 300 unità per
l’anno 2019, a 300 unità per l’anno 2020 e a 330 unità per l’anno 2021. Conseguentemente, il Fondo risorse decentrate di cui all’articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali relativo al triennio 2016-2018 è integrato di euro 750.000 per l’anno 2019, di euro 1.500.000 per l’anno 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dall’anno 2021. All’articolo 14, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: « nel limite massimo di 10 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di 13 milioni di euro annui ». L’Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze il numero delle unità da assumere e la relativa spesa. Ai relativi oneri, pari a euro 6.000.000 per l’anno 2019, a euro 24.000.000 per l’anno 2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo;
- all’articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le parole: « due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale » sono sostituite dalle seguenti: « quattro posizioni di livello dirigenziale generaleLe modifiche dell’apparato sanzionatorio“d) gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:
- Le sanzioni previste dal Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 sono state aumentate come di seguito riportato:
- e 94 posizioni di livello non generale ». In attuazione di quanto previsto dalla presente lettera, il direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con proprio decreto, provvede a modificare le disposizioni degli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2016; l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato all’assunzione delle unità dirigenziali non generali derivanti dalla modifica della dotazione organica prevista dalle disposizioni di cui alla lettera b), nonché, al fine di garantire una presenza continuativa dei responsabili di ciascuna struttura territoriale, di ulteriori 12 unità dirigenziali di livello non generale, anche mediante le procedure di cui all’articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Ai relativi oneri, pari a euro 2.783.000 annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo…”.
- del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, all’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all’articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
- del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;
- del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Una importante novità per le aziende è costituita dalla revisione (riduzione), introdotta dalla Legge di Bilancio, delle tariffe da versare all’Inail per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 2019-2021.1121. Ai fini della revisione delle tariffe, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, dei premi e contributi INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e dell’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto, in aggiunta alle risorse indicate nel citato articolo 1, comma 128, della legge n. 147 del 2013, si tiene conto delle seguenti minori entrate, pari a euro 410 milioni per l’anno 2019, a euro 525 milioni per l’anno 2020 e a euro 600 milioni per l’anno 2021.a) riduzione per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 delle risorse strutturali destinate dall’INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i seguenti importi:
- 1122. Alle minori entrate derivanti dal comma 1121 si provvede mediante:
- Il testo recita:
- Riduzione del tasso Inail
- e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Le maggiorazioni di cui alla presente lettera, nonché alla lettera d), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all’incremento del Fondo risorse decentrate dell’Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009,n. 150”;
- euro 110 milioni per il 2019;
- euro 100 milioni per il 2020;
- euro 100 milioni per il 2021;
- b) riduzione per ciascuno degli anni 2020 e 2021 delle risorse destinate allo sconto per prevenzione secondo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e relative modalità di applicazione, per i seguenti importi:
- euro 50 milioni per il 2020;
- euro 50 milioni per il 2021;
- c) ulteriore riduzione delle risorse strutturali di cui alle lettere a) e b) per l’anno 2021 fino a un importo complessivo massimo di euro 50 milioni qualora, previa verifica dell’INAIL unitamente al Ministero dell’economia e delle finanze, non si riscontrassero delle eccedenze, rispetto al livello delle entrate per premi e contributi ovvero in termini di minori spese rispetto a quanto previsto nei saldi di finanza pubblica, per la predetta annualità. La riduzione, operata fino a concorrenza del suddetto importo di 50 milioni di euro, è così ripartita:
- fino a un importo di euro 25 milioni, con riferimento ai finanziamenti alle imprese, di cui alla lettera a);
- fino a un importo di euro 25 milioni, con riferimento allo sconto per prevenzione, di cui alla lettera b);
- utilizzo delle maggiori entrate ai fini IRES per euro 173,8 milioni per l’anno 2020 ed euro 147,2 milioni per l’anno 2021;
- per l’anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1127 e 1128, pari a 176,1 milioni di euro. Di particolare interesse è la modifica riguardante la gestione telematica dei certificati di infortunio o malattia professionale.526. Per l’attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale di cui all’articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2019, trasferisce annualmente al Fondo sanitario nazionale l’importo di euro 25.000.000, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, da ripartire tra le regioni e le province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse relative al fabbisogno standard nazionale. Per gli anni successivi al 2019, tale importo è maggiorato del tasso di inflazione programmato dal Governo.Prevenzione incendi negli edifici storici La presente Newsletter è relativa al mese di marzo 2019; gli utenti dovranno tenere conto di eventuali aggiornamenti normativi successivi alla data sopra indicata.Tutti i diritti riservati. Il presente approfondimento non può essere copiato, neanche parzialmente, né diffuso senza la preventiva autorizzazione scritta della redazione di www.sicuri-sul-lavoro.it
- In materia di sicurezza antincendio, con riferimento a quanto contenuto nei commi dal 566 al 568, ci sono novità riguardanti gli edifici storici. Si rimanda alla lettura degli articoli citati per un corretto approfondimento.
- Riportiamo il comma 526 dell’articolo 1:
- Certificati di infortunio e malattia professionale
- ………….”.