newsletter sicurezza sul lavoro – ottobre 2018: la protezione dai raggi solari.

 

Nella valutazione dei rischi specifici ai quali sono esposti i lavoratori non possono essere trascurati gli effetti del sole per il personale esposto.

Sono molti gli studi che hanno approfondito quali possano essere gli effetti (positivi e negativi) derivanti dall’esposizione ai raggi solari.

Definizioni delle radiazioni

Artificiali: la radioattività artificiale è quella che si genera a seguito di attività umane: produzione di energia nucleare, apparecchiature mediche per diagnosi e cure, apparecchiature industriali, attività di ricerca, eccetera, cui vanno aggiunte le attività legate alla produzione di materiale bellico. Tutte le attività sono rigorosamente regolate da legislazioni nazionali.
Il dispositivo normativo di riferimento è il 
Decreto Legislativo n. 230 del 17 marzo 1995 incluse successive modifiche e integrazioni (fonte: ispraambiente.gov.it)

Naturali: la sorgente naturale per eccellenza è il sole che emette in tutto lo spettro elettromagnetico che va dall’ultravioletto (UV) all’infrarosso (IR), passando per il visibile (VIS).

L’esposizione professionale a radiazioni ultraviolette non ionizzanti (UV) può essere generata da sorgenti artificiali (operazioni di saldatura) sia naturali “radiazioni solari”.

In merito alle radiazioni solari è utile la RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
Racc. 22 settembre 2006, n. 2006/647/CE sull’efficacia dei prodotti per la protezione solare e sulle relative indicazioni.

La citata Raccomandazione, nella sezione 1, fornisce importanti definizioni sulla materia, che si reputa indispensabile citare: “

  • «prodotto per la protezione solare»: qualsiasi preparato (quale crema, olio, gel, spray) destinato a essere posto in contatto con la pelle umana, al fine esclusivo o principale di proteggerla dai raggi UV assorbendoli, disperdendoli o mediante rifrazione;
  • «indicazione»: qualsiasi dichiarazione sulle caratteristiche di un prodotto per la protezione solare in forma di diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o non, utilizzati in sede di etichettatura, presentazione alla vendita e pubblicità dei prodotti per la protezione solare;
  • «raggi UVB»: radiazione solare nello spettro 290- 320 nm;
  • «raggi UVA»: radiazione solare nello spettro 320- 400 nm;
  • «lunghezza d’onda critica»: la lunghezza d’onda per cui la sezione sotto la curva di densità ottica integrata che inizia a 290 nm è pari al 90 % della sezione integrata fra 290 e 400 nm; f) «dose minima eritemica»: la quantità di energia necessaria perché si produca una reazione eritemica;
  • «fattore di protezione solare»: il rapporto fra la dose minima eritemica sulla pelle protetta da un prodotto per la protezione solare e la dose minima eritemica sulla stessa pelle non protetta;

 

  1. «fattore di protezione UVA»: il rapporto fra la dose minima UVA necessaria per indurre una pigmentazione persistente della pelle protetta da un prodotto per la protezione solare e la dose minima UVA necessaria per indurre la pigmentazione minima sulla stessa pelle non protetta”.1) Le indicazioni sull’efficacia dei prodotti per la protezione solare dovrebbero essere semplici, chiare e pertinenti e basarsi su criteri normalizzati e riproducibili.3) L’efficacia dei prodotti per la protezione solare dovrebbe essere indicata sull’etichetta mediante categorie quali «bassa», «media», «alta» e «molto alta». Ogni categoria dovrebbe equivalere a un grado normalizzato di protezione contro i raggi UVB e UVA.
  2. 4) La molteplicità di numeri utilizzati sulle etichette per indicare i fattori di protezione solare dovrebbe essere ridotta per agevolare il confronto fra i diversi prodotti senza limitare la scelta del consumatore. Si raccomanda la seguente gamma di fattori di protezione solare per ogni categoria e la relativa etichettatura:
  3. 2) Le indicazioni sulla protezione UVB e UVA dovrebbero figurare solo se la protezione è pari o superiore ai livelli di cui al punto 10.
  4. Nella Sezione 4 vengono fornite le seguenti indicazioni d’efficacia semplici e pertinenti per la protezione solare:
  1. la categoria dei prodotti per la protezione solare dovrebbe essere indicata sull’etichetta in maniera altrettanto visibile che il fattore di protezione solare.

 

Da quanto sopra esposto ne deriva che la protezione dei lavoratori dai raggi solari sia molto importante.

Ovviamente il principio della protezione passa attraverso una attenta analisi della natura del lavoro svolto, dell’entità dell’esposizione e dei rischi specifici.

Le parti del corpo che maggiormente possono risentire dell’effetto dei raggi solari sono: la pelle, il capo e gli occhi.

Nell’elenco dei dispositivi di protezione individuale o comunque dei capi che possano essere di ausilio per la protezione sono contemplati:

  • occhiali;
  • copricapo
  • indumenti protettivi;
  • creme solari.

Protezione della vista

Gli occhiali da sole sono classificati come dispositivi di protezione individuale (DPI) dalla direttiva europea 89/686/CEE recepita nel nostro Paese dal Dlgs 475/1992 per la funzione che hanno di pro­teggere la persona da rischi di danni fisici come l’azione lesiva dei raggi solari.

La scelta degli occhiali da sole deve essere fatta con attenzione.

Nella scelta si dovranno tenere in considerazione i seguenti fattori:

  • Sensibilità alla luce del singolo individuo;
  • Natura e durata dell’esposizione al sole;
  • Quota di esposizione;
  • Presenza di elementi rifrangenti.

Protezione del corpo

Il problema della protezione del corpo dai raggi solari passa, oltre che da una attenta analisi delle caratteristiche dell’esposizione e dei singoli individui (fototipo – il fototipo di una persona è una classificazione utilizzata in dermatologia, determinata sulla qualità e sulla quantità di melanina presente in condizioni basali nella pelle. Esso indica le reazioni della pelle all’esposizione alla radiazione ultravioletta), anche dall’utilizzo di abbigliamento protettivo.

Per identificare e garantire la qua­lità dell’abbigliamento protettivo ai raggi UV, UNI ha pubblicato le norme tecniche della serie UNI EN 13758.

Ogni tessuto ha una propria capacità di filtrare le radiazioni ultraviolette. Le norme citate specificano un metodo di prova per la determina­zione della capacità dei tessuti di filtrare le radiazioni ultraviolette.

Lo scopo è quello di individuare le proprietà protettive dei tessuti con conseguente assegnazione al tessuto stesso delle proprietà protettive (UPF – Ultraviolet Protecion Factor) ai raggi solari UV. Esse stabiliscono un pittogramma che può essere applicato ai capi di ab­bigliamento con UPF maggiore di 40, concepiti proprio per offrire alle persone che li indossano una protezione contro l’esposizione ai raggi UVA e UVB.

Oltre alla protezione mediante indumenti protettivi (spesso non presa in debita considerazione anche nei casi di esposizione prolungata ai raggi solari, come può essere il caso delle t-shirt o canotte da bagnino), fra i dispositivi di protezione individuale ci sono le creme solari con differenti fattori di protezione.

 

La presente Newsletter è stata scritta nel mese di Ottobre 2018; gli utenti dovranno tenere conto di eventuali aggiornamenti normativi successivi alla data sopra indicata.

 

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