Oggetto: La formazione degli addetti al primo soccorso
Normativa di riferimento
DECRETO del MINISTERO DELLA SALUTE 15 luglio 2003, n. 388
D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
L’articolo 18 del d.lgs. 81/2008 contempla, fra gli obblighi in capo al datore di lavoro, che esercita le attività e dei dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, la designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza
il datore di lavoro, nella scelta di personale da adibire alla gestione delle emergenze, deve tenere conto di capacità e dello stato di salute del lavoratore che non deve presentare patologie o condizioni tali da impedire o limitare l’intervento immediato in emergenza.
La formazione degli addetti al primo soccorso è disciplinata dal DECRETO del MINISTERO DELLA SALUTE 15 luglio 2003, n. 388 – Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. (GU Serie Generale n.27 del 03-02-2004)
In particolare l’articolo 3 recita:
Art. 3.
Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso
- Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell’articolo
12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994,
- 626, sono formati con istruzione teorica e pratica per
l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per
l’attivazione degli interventi di pronto soccorso.
- La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale
medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza
del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte
pratica della formazione il medico può avvalersi della
collaborazione di personale infermieristico o di altro personale
specializzato.
- Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i
tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell’allegato 3,
che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la
trattazione dei rischi specifici dell’attività svolta.
- Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i
contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati
nell’allegato 4, che fa parte del presente decreto.
- Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto
soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente
decreto. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con
cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di
intervento pratico.
Tuttavia, oltre ai contenuti minimi, “devono essere trattati anche i rischi specifici dell’attività svolta”. E con riferimento a quanto è contenuto nell’art. 3 del DM 388/2003 (‘la formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico’) è obbligatorio l’aggiornamento formativo almeno con cadenza triennale.
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