Oggetto: La formazione degli addetti al primo soccorso

Normativa di riferimento

DECRETO del MINISTERO DELLA SALUTE 15 luglio 2003, n. 388

D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

L’articolo 18 del d.lgs. 81/2008 contempla, fra gli obblighi in capo al datore di lavoro, che esercita le attività e dei dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, la designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza

il datore di lavoro, nella scelta di personale da adibire alla gestione delle emergenze, deve tenere conto di capacità e dello stato di salute del lavoratore che non deve presentare patologie o condizioni tali da impedire o limitare l’intervento immediato in emergenza.

La formazione degli addetti al primo soccorso è disciplinata dal DECRETO del MINISTERO DELLA SALUTE 15 luglio 2003, n. 388  – Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. (GU Serie Generale n.27 del 03-02-2004)

In particolare l’articolo 3 recita:

Art. 3.

       Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso

  1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell’articolo

12,  comma  1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994,

  1. 626, sono   formati  con  istruzione  teorica  e  pratica  per

l’attuazione   delle   misure  di  primo  intervento  interno  e  per

l’attivazione degli interventi di pronto soccorso.

  1. La  formazione  dei lavoratori designati è svolta da personale

medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza

del  Servizio  Sanitario  Nazionale.  Nello  svolgimento  della parte

pratica   della   formazione   il   medico   può   avvalersi   della

collaborazione  di  personale  infermieristico  o  di altro personale

specializzato.

  1. Per  le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i

tempi  minimi del corso di formazione sono riportati nell’allegato 3,

che  fa  parte  del  presente  decreto  e  devono  prevedere anche la

trattazione dei rischi specifici dell’attività svolta.

  1. Per  le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i

contenuti  ed  i  tempi minimi del corso di formazione sono riportati

nell’allegato 4, che fa parte del presente decreto.

  1. Sono  validi  i  corsi  di formazione per gli addetti al pronto

soccorso  ultimati  entro  la  data di entrata in vigore del presente

decreto.  La  formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con

cadenza  triennale  almeno  per  quanto  attiene  alla  capacità  di

intervento pratico.

 

Tuttavia, oltre ai contenuti minimi, “devono essere trattati anche i rischi specifici dell’attività svolta”. E con riferimento a quanto è contenuto nell’art. 3 del DM 388/2003 (‘la formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico’) è obbligatorio l’aggiornamento formativo almeno con cadenza triennale.

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