Oggetto: L’importanza della sorveglianza sanitaria dei lavoratori

Normativa di riferimento: D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Uno degli obblighi non delegabili dal Datore di Lavoro, come previsto dall’art. 17 del d.lgs. 81/2008, è la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi.

L’importanza di una corretta valutazione dei rischi si riflette anche sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, avuto riguardo ai rischi per la salute contemplati fra quelli per cui vige obbligo di sorveglianza sanitaria.

Oltre agli articoli del d.lgs. 81/2008 che prevedono obblighi di sorveglianza sanitaria (più avanti elencati e collegati alle specifiche valutazioni dei rischi), esistono normative specifiche per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria in materia di gravidanza,  lavoro notturno, disabili e minori.

Gli articoli del D.Lgs. 81/2008 che prevedono obbligo di sorveglianza sanitaria sono:

168: movimentazione manuale di carichi;

176; videoterminali;

185: agenti fisici;

196; rumore;

204: vibrazioni;

211: campi elettromagnetici;

218: radiazioni ottiche;

229: agenti chimici;

242: agenti cancerogeni e mutageni;

259: amianto;

279.281: agenti biologici.

 

Nei casi ed alle condizioni previste dalla normativa le visite periodiche sono finalizzate, anche, alla verifica delle condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art, 41 comma 4).

La sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 viene effettuata:

  1. a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  2. b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
  3. c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  4. d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
  5. e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione…”.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

  1. a) idoneità;
  2. b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  3. c) inidoneità temporanea;
  4. d) inidoneità permanente.

 

La presente Newsletter è relativa al mese di settembre 2019; gli utenti dovranno tenere conto di eventuali aggiornamenti normativi successivi alla data sopra indicata. 

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