La Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 27 dicembre 2017 contempla la direttiva UE 2017/2398 che ha apportato alcune modifiche alla direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, recepita nel nostro ordinamento all’interno del D.Lgs. 81/08 (titolo IX, capo II).

Le principali modifiche apportate alla direttiva 2004/37/CE, che dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 17 gennaio 2020, riguardano:

  1. a) modifica dell’articolo 14 (sorveglianza sanitaria):

Quale principio fondamentale viene introdotto l’obbligo per gli Stati membri di adottare, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, provvedimenti intesi ad assicurare un’adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i quali la valutazione del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, riveli un rischio per la salute o la sicurezza. Il comma 1 viene integrato della previsione secondo cui “Il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può segnalare che la sorveglianza sanitaria debba proseguire al termine dell’esposizione per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato”;

b) inserimento dell’articolo 18 bis (valutazione), con le seguenti previsioni:
polvere di silice cristallina respirabile: la Commissione si è impegnata a valutare la necessità di modificare il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile nell’ambito della prossima valutazione dell’attuazione della direttiva;
sostanze tossiche per la riproduzione: entro il primo trimestre del 2019 la Commissione valuterà la possibilità di includere nel campo di applicazione della direttiva anche le sostanze tossiche per la riproduzione e potrà presentare una proposta legislativa in materia, previa consultazione delle parti sociali;

c)   inserimento nell’allegato I (elenco di sostanze, miscele e procedimenti) – che si trascrive qui di seguito con il nuovo inserimento – del punto seguente: “6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”:

 

 

ALLEGATO I

Elenco di sostanze, preparati e procedimenti

[Articolo 2, lettera a), punto iii)]

  1. Produzione di aurammina.
  2. Lavori comportanti esposizione agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece

di carbone.

  1. Lavori comportanti esposizione alle polveri, fumi o nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature

elevate.

  1. Procedimenti agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
  2. Lavori comportanti esposizione a polvere di legno duro
  3. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione (nostro il grassetto, n.d.r.)

 

  1. d) modifica dell’allegato III (valori limite ed altre disposizioni direttamente connesse) con l’inserimento dei valori limite di esposizione per 11 nuovi agenti chimici (tra cui ad esempio le fibre ceramiche refrattarie, definite cancerogene) e la variazione dei valori di 2 dei 3 agenti già presenti nella direttiva 2004/37/CE. In particolare si evidenzia:
    – la modifica del valore limite di esposizione professionale delle polveri di legno duro da 5 mg/m3 a 2 mg/m3. Questo valore sarà però operativo dal 17 gennaio 2023 poiché è presente nella direttiva una misura transitoria che prevede, per i 5 anni successivi all’entrata in vigore della direttiva, un valore limite pari a 3 mg/m3;

– l’inserimento del valore limite di esposizione professionale per la polvere di silice cristallina respirabile pari a 0.1 mg/ m3;

– l’inserimento del valore limite di esposizione professionale per i composti del Cromo VI, definiti cancerogeni, pari a 0.005 mg/ m3, che sarà di fatto operativo dopo 7 anni dall’entrata in vigore della direttiva. Per tale agente, infatti, sono state previste le seguenti misure transitorie:

– fino al 17 gennaio 2025, il valore limite di esposizione professionale sarà di 0.010 mg/m3;

– fino al 17 gennaio 2025, il valore limite di esposizione professionale sarà di 0.025mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi

Si trascrive, qui di seguito, l’allegato III:

 

Allegato III

Valori limite e altre disposizioni direttamente connesse (Articolo 16)

  1. VALORI LIMITE PER L’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
Nome agente N. CE (1) N. CAS (2) Valori limite (3) Osservazioni Misure transitorie
mg/m3(4) ppm (5) f/ml (6)
Polveri di legno duro 2(7) Valore limite: 3 mg/m3 fino al 17 gennaio 2013
Composti  di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i), (come cromo) 0,005 Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025
Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i) 0,3
Polvere di silice libera cristallina respirabile 0,1 (8)
Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25 1 Pelle (9)
Cloruro di vinile monomero 200-831-0 75-01-4 2,6 1
Ossido di etilene 200-849-9 75-21-8 1,8 1 Pelle (9)
1,2 – Epossipropano 200-879-2 75-56-9 2,4 1
Acrilammide 201-173-7 79-06-1 0,1 Pelle (9)
2-Nitropropano 201-209-1 79-46-9 18 5
o-Toluidina 202-429-0 95-53-4 0,5 0,1 Pelle (9)
1,3-Butadiene 203-450-8 106-99-0 2,2 1
Idrazina 206-114-9 302-01-2 0,013 0,01 Pelle (9)
Bromoetilene 209-800-6 593-60-2 4,4 1

 

(1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione europea, come definito nell’allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, DEL REGOLAMENTO (ce) n. 1272/2008.

(2) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).

(3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.

(4) mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 1011,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

(5) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/ m3).

(6) f/ml = fibre per millilitro.

(7) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

(8) Frazione inalabile.

(9) Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

  1. ALTRE DISPOSIZIONI DIRETTAMENTE CONNESSE

p.m.»

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