Oggetto: aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori -numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi ai fini dell’aggiornamento
Normativa di riferimento : D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Con l’istituto dell’interpello è possibile avere il parere della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione per gli interpelli, istituita con il Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011, ha il compito di rispondere a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. Interessante è la richiesta formulata dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza per conoscere il parere della Commissione in merito a “quale sia il corretto numero massimo di partecipanti ai convegni o seminari di aggiornamento per i Coordinatori per la Sicurezza: nessun limite massimo, così come indicato nel cap. 9.1, ovvero 35 partecipanti così come indicato nell’Allegato V all’ACSR del 07.07.2016”. La Commissione, sul merito, si è così espressa (fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
“…In proposito l’istante rappresenta che, da un lato, il punto 9.1 dell’ Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016 stabilisce che in riferimento all’assolvimento dell’aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari la frase “l’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti”, dall’altro, la Tabella riassuntiva inserita nell’Allegato V del citato Accordo riporta che ai corsi di aggiornamento per la figura di Coordinatore per la sicurezza possano essere presenti un numero massimo di 35 partecipanti.
Al riguardo occorre premettere che al punto 12.8 del predetto Accordo, viene previsto – come coerentemente riportato nella Tabella riassuntiva dell’Allegato V del medesimo Accordo – che “in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”.
La Commissione, pertanto, sulla base del combinato disposto dei sopra citati punti 9.1 e 12.8 del menzionato Accordo del 7 luglio 2016, ritiene che l’aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, possa essere svolto sia mediante la partecipazione a “corsi” di formazione ai quali possono essere presenti un numero massimo di 35 unità, sia attraverso la partecipazione a “convegni o seminari” senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, purché venga prevista la “tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa”.
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