Oggetto: rimozione di tubazioni idriche interrate in cemento amianto
Normativa di riferimento
– Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 gennaio 2011, “Esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 commi 2 e 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81”.
– Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall’amianto.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1994, n. 251, Serie Generale, Parte Prima.
– Decreto ministeriale 6 settembre 1994, “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto.”, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 156 alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994.
– Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114, “Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 Serie Generale Parte Prima del 20 aprile 1995.
– Decreto Ministero della Salute, 14 Maggio1996, “Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996, Serie Generale.
– Decreto ministeriale 20 agosto 1999, “Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.
– Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 settembre 2001, n. 468, “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2002.
– Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 marzo 2003, n. 101, “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2003.
– Decreto Ministero della Salute del 14 dicembre 2004, “Divieto di installazione di materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 8 febbraio 2005.
– Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006.
– Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008.
– Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009.
– Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, “Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2016.
– Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 27 settembre 2010, “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1 dicembre 2010.
– Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicato nella sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010
– Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 312/3 del 22 novembre 2008.
– Legge 27 marzo 1992, n. 257, “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1992.
– Legge 23 marzo 2001, n. 93, “Disposizioni in campo ambientale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001.
– Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla “classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 353/1 del 31 dicembre 2008.
Con l’obiettivo di “integrare ed armonizzare le procedure di intervento e sicurezza finora adottate a scala nazionale, indicando un criterio di pianificabilità, riproducibilità ed omogeneità di intervento per agevolare l’operato dei lavoratori addetti al settore e degli Organi di Controllo competenti per territorio” Inail ha fornito un grande contributo per gli operatori del settore.
Si riportano di seguito le istruzioni tecnico-operative da adottare in via generale per le attività di rimozione di tubazioni in cemento amianto:
- L’area di cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, dovrà essere dotata di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei Dovranno essere inoltre adottate tutte le misure previste in tema di cartellonistica (divieto di accesso ai non autorizzati, pericolo amianto, etc.) e segnalazione (diurna/notturna) del cantiere.
- Nel caso d’interventi in cui si riscontri una contiguità diretta tra le aree di cantiere e aree ad elevata frequentazione, si dovrà procedere alla delimitazione dell’area di cantiere prevista al punto 1, con posa in opera sulla recinzione di una rete tessuta oscurante (realizzata in polietilene alta densità (Pehd) – o similare), a maglia chiusa (tipo antipolvere), resistente alle sollecitazioni meccaniche, agli strappi e all’invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici, posata al fine di contenere il più possibile la dispersione di polvere.
- Per interventi in aree ad elevata frequentazione inoltre, qualora si prevedano operazioni di separazione/taglio della tubazione, la zona di intervento dovrà essere ulteriormente chiusa (pali metallici, teli in polietilene, etc.). Ciò al fine di proteggerla dall’azione del vento e/o dallo spostamento d’aria provocato dai mezzi di cantiere e/o veicoli in transito nelle aree adiacenti. Tale precauzione non è da ritenersi necessaria nel caso si utilizzi la tecnica del glove-bag così come prevista al successivo punto 15.
- Dovrà essere interrotta, ove possibile e applicabile, la fornitura dei servizi erogati dalla rete oggetto degli interventi prima di operare sui Mca. Qualora ciò non fosse possibile, andranno valutati i rischi correlati ed adottate specifiche misure precauzionali.
- A fini cautelativi, dovranno essere ridotte al minimo le fasi e le tempistiche di rimozione delle tubazioni e di tutti i materiali di risulta.
- In funzione dell’effettiva profondità dello scavo e della natura del terreno, si dovrà sempre garantire la sicurezza statica delle pareti anche mediante l’impiego di opere provvisionali (es. armature, casseri, puntelli, etc.), al fine di procedere in sicurezza
. Dovrà essere inoltre rimosso l’eventuale bauletto cementizio presente nell’intorno della condotta.
- Preliminarmente dovranno essere effettuate le operazioni di scarificazione e una volta rimosso il manto di asfalto, si potrà procedere all’individuazione della posizione e profondità di posa della tubazione utilizzando un’apposita sonda. Il successivo scavo dovrà raggiungere una profondità di 15 cm al di sopra della generatrice superiore del tubo, anche mediante approfondimenti laterali del medesimo. Durante questa fase si ritiene opportuna la bagnatura del terreno con acqua, da irrorare anche mediante nebulizzatori/atomizzatori, senza provocare ristagno o ruscellamento, al fine di limitare l’emissione di polveri durante lo scavo.
- Il Dl potrà motivare nel Pdl, indirizzato alla Ausl competente per territorio, la necessità di operare scavi con profondità differenti ai 15 cm, in funzione della situazione sito specifica.
- La completa messa a giorno delle sole porzioni interessate da separazione/rottura/taglio dovrà essere effettuata mediante attrezzi manuali (badili, vanghe, cazzuole, etc.), prestando attenzione a non raschiare la superficie esterna della tubazione in cemento amianto. Per quanto riguarda le suddette porzioni (e non le restanti parti di tubazione), dovranno essere rimossi e trattati come rifiuto circa 15 cm di terreno immediatamente circostante la tubazione, in accordo con quanto indicato nel “Parere tecnico in merito al campionamento di suoli con possibile presenza di amianto e altre fibre asbestiformi” predisposto dal Gruppo di lavoro del ministero della salute (Allegato 2); ciò esclusivamente qualora ancora presenti e non in forma fangosa o liquida a causa di eventuali dispersioni idriche (Figura 3). Tale porzione di terreno potrebbe, infatti, essere contaminata da fibre d’amianto e, pertanto, andrà imballata e smaltita come rifiuto peri In questo caso, la bagnatura del terreno con acqua, da irrorare anche mediante nebulizzatori/atomizzatori senza provocare ristagno o ruscellamento, dovrà necessariamente essere realizzata per limitare l’aerodispersione di eventuali fibre. Le modalità operative d’intervento da attuare per tali terreni, andranno presentate all’Organo di vigilanza competente per territorio.
Figura 3 – Messa a giorno della tubazione idrica in cemento amianto.
- Nel caso di tubazioni ubicate al di sotto della falda freatica, andranno adottate tecniche che consentano di operare in condizioni asciutte, da valutare a seconda del modello idraulico del sottosuolo (es.: aggottamento semplice, impianto wellpoint, etc.). In tale caso, risultando il terreno di per sé stesso intriso di acqua, non risulta necessario porre in essere le attività di bagnatura mediante nebulizzazione/atomizzazione.
- Con la tubazione interamente a giorno ed in parte sospesa, è auspicabile interporre tra la stessa ed il terreno sottostante un telo in polietilene ad alta densità con spessore di almeno 0,15 mm, o un telo equivalente di “geotessile tessuto non tessuto”. Esso andrà allocato almeno al di sotto di ogni area di separazione/rottura/taglio e la sua estensione potrà essere valutata in considerazione delle condizioni operative specifiche. In caso di presenza di acqua nello scavo, andranno valutate specifiche modalità operative per garantirne l’efficacia (es. telo sospeso sotto alla tubazione, etc.). La posa del telo o di geotessuto non sarà necessaria nel caso in cui si adotti la tecnica del glove-bag di cui al successivo punto 15.
- In caso di presenza di acqua a fondo scavo, si potrà consentire il suo naturale drenaggio o scarico in fognatura mediante idoneo convogliamento (Figura 4). Si ritiene inopportuno lo svuotamento dello scavo con la benna. Dovrà essere vietata la dispersione della medesima su pavimentazioni impermeabili (es. asfaltate, in cemento, etc.) che, in un secondo momento, asciugandosi potrebbero dare luogo a dispersioni di fibre in atmosfera. Qualora ciò non fosse possibile si dovrà procedere alla sua preventiva raccolta e avvio a smaltimento. Si consiglia di smaltirla con codice Eer 16.10.01* – “soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose”; ciò in via cautelativa, non essendo nota a priori la concentrazione di fibre ivi presente ovvero, a seguito di accertamenti analitici, potrà essere adottato il relativo codice Eer a specchio. In aree non urbanizzate si potrà consentire lo scarico sul terreno mediante idoneo convo
Figura 4 – Convogliamento dell’acqua a fondo scavo e scarico in fognatura.