Adempimenti in materia di sicurezza dei ponteggi

Adempimenti in materia di sicurezza dei ponteggi

La vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro affronta i ponteggi (ed i lavori in quota) nel Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) del D. Lgs. 81/2008 ed in particolare nel Capo II – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sezioni IV, V e VI.

Nel settore edilizio la materia in esame assume un’importanza fondamentale, avuto riguardo all’impiego frequente dei ponteggi ed ai rischi specifici derivanti da un impiego non corretto di tali opere provvisionali.

Gli aspetti da prendere in considerazione quando si tratta di ponteggi sono molteplici; i più significativi riguardano la scelta e l’idoneità della tipologia di ponteggio da utilizzare, le condizioni locali del sito di posa, la formazione obbligatoria dei preposti e degli addetti al montaggio, il rispetto degli schemi del libretto del ponteggio o, ove ciò non sia possibile, il rispetto del progetto del ponteggio, la corretta installazione.

Scelta e idoneità della tipologia del ponteggio

In commercio esistono diversi tipi di ponteggio: i più utilizzati sono i ponteggi “a tubi e giunti” ed i ponteggi “a telai prefabbricati”.

Per le diverse tipologie dei ponteggi è importante conoscere il processo che porta all’autorizzazione alla produzione degli elementi dei ponteggi (quindi prima dell’impiego dei ponteggi in cantiere).

Il processo citato è descritto nella sezione V – Ponteggi fissi (articoli 131 e 132) del D.Lgs. 81/2008, che di seguito si trascrivono:

-Art. 131. Autorizzazione alla costruzione ed all’impegno

1. La costruzione e l’impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione.

2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all’articolo seguente.

3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in aggiunta all’autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.

4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all’impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.

5. L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.

6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell’articolo 132.

7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si avvale anche dell’ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell’autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.

-Art. 132. Relazione tecnica

1. La relazione di cui all’articolo 131 deve contenere:

a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell’insieme; b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali; c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi; d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego; e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio; f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio; g) schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

La scelta della tipologia di ponteggio da utilizzare in cantiere dipende da numerosi fattori tra i quali l’eventuale presenza di poggioli, sporgenze, ecc. e della tipologia dei lavori da eseguire (ponteggio da costruzione, ponteggio da manutenzione).

In generale i ponteggi a telai prefabbricati vengono utilizzati ove non si vi siano situazioni “particolari” (sbalzi, volte aggetti, ecc.) in quanto la conformazione stessa dei telai non consente varianti significative agli schemi riportati nel libretto di uso e manutenzione. Con i ponteggi a tubi e giunti è possibile invece eseguire ponteggi più complessi in modo da consentire una corretta postazione dei lavoratori anche in condizioni più difficili.

Condizioni locali del sito di posa

È importante, prima del montaggio di un ponteggio, verificare l’idoneità del sito di installazione ed in particolare la portanza del “terreno” di posa, in relazione ai carichi che graveranno sul suolo, l’eventuale presenza di ostacoli o linee elettriche (o di altro tipo) aeree, le condizioni dell’edificio da sottoporre a manutenzione, altre eventuali problematiche o interferenze locali.

Formazione obbligatoria dei preposti e degli addetti al montaggio

Per il montaggio dei ponteggi devono essere impiegati lavoratori con formazione specifica (sia per il preposto al montaggio, sia per gli addetti al montaggio).

Rispetto degli schemi del libretto del ponteggio o redazione di progetto obbligatorio.

Come si evince dalla normativa, riportata nel seguito, il progetto nel ponteggio risulta essere obbligatorio nei casi seguenti:

  1. Quando il ponteggio non rispetta gli schemi tipo riportati nel relativo libretto del ponteggio (libretto e relativa autorizzazione ministeriale);

  2. Quando il ponteggio supera i 20 metri di altezza;

  3. Nel caso di utilizzo misto di differenti tipologie di ponteggi (ad esempio a telai prefabbricati e tubi e giunti); tale soluzione è sconsigliata a causa delle diverse caratteristiche e resistenze dei diversi elementi del ponteggio e della difficoltà di realizzare idonei collegamenti tra i diversi elementi del ponteggio.

La normativa recita:

-Art. 133. Progetto

1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:

a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale; b) disegno esecutivo.

2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione.

3. Copia dell’autorizzazione ministeriale di cui all’articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1.

-Art. 134. Documentazione

1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell’articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell’allegato XXII del presente Titolo.

2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell’ambito dello schema-tipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligo del calcolo.

-Art. 135. Marchio del fabbricante

1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.

-Art. 136. Montaggio e smontaggio

1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l’uno vicino all’altro.

3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.

-Art. 137. Manutenzione e revisione

1. Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l’eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti. (comma così modificato dall’art. 81 del d.lgs. n. 106 del 2009)

2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.

Art. 138. Norme particolari

1. Le tavole che costituiscono l’impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.

2. E’ consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri. (comma così modificato dall’art. 82, comma 1, del d.lgs. n. 106 del 2009)

3. E’ fatto divieto di gettare dall’alto gli elementi del ponteggio.

4. E’ fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.

5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe:

a) alla disposizione di cui all’articolo 125, comma 4, a condizione che l’altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l’ultimo impalcato; (lettera così modificata dall’art. 82, comma 2, del d.lgs. n. 106 del 2009) b) alla disposizione di cui all’articolo 126, comma 1, a condizione che l’altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio; c) alla disposizione di cui all’articolo 126, comma 1, a condizione che l’altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;

d) lettera soppressa dall’art. 82 del D.Lgs. 05 agosto 2009, n. 106

Corretta installazione

L’articolo 122 e seguenti del D.Lgs. 81/2008 fornisce utili indicazioni (prescrizioni) per la prevenzione degli infortuni nelle fasi di montaggio ed utilizzo dei ponteggi.

Vediamo cosa espongono tali articoli:

Sezione IV – Ponteggi in legname e altre opere provvisionali –

Art. 122. Ponteggi ed opere provvisionali

1. Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’allegato XVIII

-Art. 123. Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali

1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

-Art. 124. Deposito di materiale sulle impalcature

1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.

2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l’andamento del lavoro.

-Art. 125. Disposizione dei montanti

1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.

2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.

3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale

4. L’altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato.

5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità.

6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.

-Art. 126. Parapetti

1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un’altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.

-Art. 127. Ponti a sbalzo

1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l’impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.

-Art. 128. Sottoponti

1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.

2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.

-Art. 129. Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.

2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40 centimetri per l’affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte può servire l’impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.

3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all’altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall’alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell’area sottostante.

-Art. 130. Andatoie e passerelle

1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.

2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

omissis………………………….

-Art. 136. Montaggio e smontaggio

1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l’uno vicino all’altro.

3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.

-Art. 137. Manutenzione e revisione

1. Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l’eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti. (comma così modificato dall’art. 81 del d.lgs. n. 106 del 2009)

2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.

Art. 138. Norme particolari

1. Le tavole che costituiscono l’impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.

2. E’ consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri. (comma così modificato dall’art. 82, comma 1, del d.lgs. n. 106 del 2009)

3. E’ fatto divieto di gettare dall’alto gli elementi del ponteggio.

4. E’ fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.

5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe:

a) alla disposizione di cui all’articolo 125, comma 4, a condizione che l’altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l’ultimo impalcato; (lettera così modificata dall’art. 82, comma 2, del d.lgs. n. 106 del 2009) b) alla disposizione di cui all’articolo 126, comma 1, a condizione che l’altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;

Un aspetto da non trascurare riguarda la trasformazione in corso d’opera del ponteggio in relazione a sopravvenute esigenze lavorative. In tal caso anche il progetto, ove obbligatorio ed il Pi.MU.S. devono essere aggiornati e le operazioni di adeguamento devono essere pianificate informando anche tutti i soggetti utilizzatori del ponteggio.

La Sezione VI del D.Lgs. 81/2008 tratta l’importante capitolo dei ponteggi movibili (Ponti su cavalletti e ponti su ruote a torre). Per entrambe le tipologie devono essere rispettati i seguenti adempimenti:

-Art. 139. Ponti su cavalletti

1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell’allegato XVIII. (comma così modificato dall’art. 83 del d.lgs. n. 106 del 2009)

-Art. 140. Ponti su ruote a torre

1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.

2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota. (comma così sostituito dall’art. 84 del d.lgs. n. 106 del 2009)

4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all’allegato XXIII.

5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.

Documenti da tenere in cantiere in materia di ponteggi

  • Libretto del ponteggio con relativa autorizzazione ministeriale (relativo ai ponteggi utilizzati in cantiere);

  • Pi.MU.S.;

  • Progetto del ponteggio timbrato e firmato da tecnico abilitato (nei casi sopra esposti);

  • Nel caso di non obbligatorietà del progetto: disegno esecutivo del ponteggio firmato dal capo cantiere (deve rispettare gli schemi rappresentati nel libretto del ponteggio e, ovviamente, quanto realizzato in cantiere).

Tutti i diritti riservati. Il presente approfondimento non può essere copiato, neanche parzialmente, né diffuso senza la preventiva autorizzazione scritta della redazione di www.sicuri-sul-lavoro.it

Il presente approfondimento è stato scritto in data 20/03/2018; gli utenti dovranno tenere conto di eventuali aggiornamenti normativi successivi alla data sopra indicata.