Gestione dell’emergenza in cantiere

Gestione dell’emergenza in cantiere

Con il termine “emergenza” si definisce una “situazione anomala, rispetto alle normali condizioni lavorative, dalla quale possono derivare, o siano già derivate, incidenti o infortuni”.

Il D.lgs. 81/2008 tratta la gestione dell’emergenza nel CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO ed in particolare nella Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE (art. 43. 44, 45, 46) che recitano:

Articolo 43 – Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t) (Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente: “… t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti…”, n.d.r.) il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;

b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b);

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei Decreti di cui all’articolo 46.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta

presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Articolo 44 – Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Articolo 45 – Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con appositi Decreti Ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

Articolo 46 – Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

2) misure precauzionali di esercizio;

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all’adozione dei Decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell’interno sono istituiti, presso ogni Direzione regionale dei Vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l’effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l’espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l’attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all’articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall’espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Quando è previsto l’ingresso in cantiere di più imprese è opportuno organizzare la gestione dell’emergenza con i servizi pubblici preposti in materia di pronto soccorso, lotta antincendio e gestione delle emergenze; l’organizzazione dell’emergenza con i servizi pubblici preposti contempla l’illustrazione ai citati servizi dei luoghi di lavoro (cantiere) e degli accessi agli stessi in modo da rendere più agevole l’accesso dei mezzi di soccorso in caso di emergenza.

Non deve essere dimenticato che nei cantieri possono essere presenti attività soggette a controlli di prevenzione incendi, fra le quali, con riferimento all’allegato I del D.P.R. 151/2011, si possono annoverare (per le effettive attività presenti in cantiere si dovranno valutare le attività effettive presenti in relazione all’elenco completo di cui al citato allegato I del D.P.R. 151/2011), ad esempio:

  • Attività di saldatura;

  • gruppi elettrogeni;

  • serbatoio di gasolio;

  • bombole di gas, ecc. .

Anche nel caso in cui tali attività non fossero presenti in cantiere, possono comunque essere presenti lavorazioni e/o depositi di materiali che, per tipologia e caratteristiche, richiedono la presenza di idonei mezzi di estinzione e procedure specifiche di prevenzione. Tali procedure devono tenere anche in considerazione (e di conseguenza eliminare alla fonte) tutti i comportamenti di impiego ingiustificato di fiamme libere quali accensione improvvisata di fuochi, ecc..

In merito alla gestione dell’emergenza nei cantieri occorre poi fare riferimento a quanto pattuito dalle previsioni contrattuali che possono contemplare tali oneri a carico del committente. In tal senso il comma 4 dell’articolo 104 del D.Lgs. 81/2008 recita: “ I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera b)” (designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, n.d.r.).

 

In tale contesto, come previsto anche dall’art. 2.1.2 dell’allegato XV del D. lgs. 81/2008, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento, prenderà in esame: “h) l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all’articolo 94, comma 4 (leggasi art. 104, comma 4, n.d.r.); il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi…”.

Tenuto conto dei numerosi soggetti operanti in cantiere (impresa appaltatrice, subappaltatori e lavoratori autonomi) si reputa che un sistema comune di gestione dell’emergenza in cantiere, previa redazione di un piano di emergenza condiviso ed illustrato a tutti i soggetti operanti in cantiere, sia da preferirsi a singole procedure di emergenza emanate dalle ditte operanti, che possono essere slegate ed a volte in contrasto con i principi di gestione delle emergenze e del primo soccorso.

Il Piano di Emergenza ed evacuazione conterrà almeno i seguenti elementi:

– i comportamenti che i lavoratori debbono mettere in atto in caso di emergenza (illustrando nel dettaglio i diversi scenari di emergenza possibili), specificando il ruolo specifico di ogni figura presente in cantiere (capo cantiere, responsabile della gestione dell’emergenza, addetti alle emergenze antincendio e addetti al primo soccorso, lavoratori, ecc.);

– le procedure di chiamata dei soccorsi (tel. 112, numero unico di emergenza), specificando le modalità di chiamata ed i dati da fornire ai servizi pubblici preposti alla gestione dell’emergenza e le necessarie informazioni per consentire il rapido accesso in cantiere dei citati servizi pubblici;

– le procedure per l’evacuazione dal luogo di lavoro verso il luogo sicuro, che debbono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;

– una planimetria indicante i percorsi d’esodo, l’ubicazione dei mezzi di estinzione e dei presidi di primo soccorso ed il luogo sicuro.

Si ricorda inoltre che l’allegato I al D.lgs. 81/2008 (Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale) contempla anche la “mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione”.

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Il presente approfondimento è stato scritto in data 20/03/2018; gli utenti dovranno tenere conto di eventuali aggiornamenti normativi successivi alla data sopra indicata.