Il distacco dei lavoratori

Il distacco dei lavoratori

Definizione di distacco: Ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 276/2003, di attuazione della legge delega n. 30/2003 (c.d. “legge Biagi”), il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.

3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

4. Resta ferma la disciplina prevista dall’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2.

4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.
(comma aggiunto dall’art. 7, comma 2, legge n. 99 del 2013)”.

Per aversi un distacco regolare devono sussistere, essenzialmente, quattro condizioni che vengono rappresentate nella tabella seguente:

Distacco

Condizioni

Note

Interesse del datore di lavoro, distaccante, a che il lavoratore presti la propria opera presso il soggetto distaccatario

Trattasi di interesse “produttivo” dell’impresa distaccante

Temporaneità della prestazione di lavoro presso il distaccatario.

Il distacco non deve essere definitivo

Titolarità del rapporto di lavoro in capo al distaccante, che ha il potere disciplinare ed è obbligato alla retribuzione e contribuzione del lavoratore in distacco

Il potere direttivo è in capo al distaccatario

Svolgimento di un’attività lavorativa da parte del distaccato.

Il lavoratore distaccato deve svolgere un’attività specifica e funzionale all’interesse del distaccante

Ai fini della salute e sicurezza sul lavoro si pone il problema sulla competenza degli adempimenti di legge. Il datore di lavoro distaccante, rimane responsabile del trattamento economico e normativo (compresi i contributi previdenziali ed assistenziali) a favore del lavoratore e pertanto anche della formazione di base del lavoratore, oltre ad un’informazione sull’attività che dovrà essere svolta dallo stesso lavoratore nel sito di intervento del distaccatario. Tuttavia il trasferimento del potere organizzativo e direttivo del distaccante in capo al distaccatario, pone di fatto in capo al distaccatario gli adempimenti in merito alla formazione specifica in materia di sicurezza nel sito di intervento ove dovrà operare il lavoratore, atteso anche il fatto che il distaccante non potrà conoscere le precise caratteristiche del sito di intervento che invece il discaccatario deve ben conoscere.

Nel caso in cui ci fosse un cambio di mansione la stessa deve essere preliminarmente accettata dal lavoratore e comunque la formazione che la nuova mansione dovesse comportare deve comunque essere effettuata prima dello svolgimento dell’attività lavorativa. Si ritiene che il principio sopra esposto (formazione di base in capo al distaccante e formazione specifica in capo al distaccatario) debba essere applicato anche nel caso di cambio della mansione. Restano a carico del distaccatario la specifica valutazione dei suoi rischi lavorativi e l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione che riguardano il lavoratore.

Contratto di rete

La legge 9 aprile 2009, n. 33 Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, concernente misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario (G.U. n. 85 del 11 aprile 2009) ed in particolare l’articolo 4-ter definisce il “contratto di rete”: 4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un’attività, anche commerciale, con i terzi: (comma così modificato dall’art. 45, comma 1, legge n. 134 del 2012, poi dall’art. 36, comma 4, lettera a), legge n. 221 del 2012) omissis……………………

Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

  1. il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete;
    b) l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;
    c) la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;
    d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altre imprese, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
    e) l’organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al programma salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento, nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete, l’organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito, all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall’ordinamento;
    (lettera così modificata dall’art. 36, comma 4, lettera c), legge n. 221 del 2012)
    f) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo….”.

Nel caso di imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete ai sensi del D.L. n. 5/2009 (convertito da L. n. 33/2009), l’interesse del distaccante deriva dallo stesso contratto di rete.

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