La sicurezza delle attrezzature di lavoro
Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., contempla le attrezzature di lavoro nel Titolo III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.
Tale Decreto prende in esame qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato a essere usato durante il lavoro, e riserva alle attrezzature per i lavori in quota apposite disposizioni contenute nel Titolo IV (cantieri temporanei e mobili). Di seguito esaminiamo gli articoli più significativi in tale ambito, a partire dall’articolo 69 che di seguito si trascrive :
“Art. 69. Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; (nostro il grassetto, n.d.r.)
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso “.
Dell’articolo citato si ritiene importante sottolineare la distinzione tra il lavoratore esposto [art. 69, comma 1, lettera d)] e l’operatore [art. 69, comma 1, lettera e)], intendendo il primo come qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa e l’operatore, che è il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro. Tale differenza viene espressa allo scopo di favorire diversi tipi di tutela a seconda delle situazioni.
Nell’ art. 70 del medesimo Decreto, è stato previsto l’allineamento alle regole UE delle norme in materia di requisiti di sicurezza. Tale punto della norma (art. 70 comma 1) prevede che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori siano conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Per quello che riguarda inoltre le attrezzature già impiegate prima dell’emanazione di questi provvedimenti di recepimento, in assenza di specifiche norme, dovranno essere conformi ai requisiti generali di sicurezza previsti dall’Allegato V (art. 70 comma 2). Si riporta di seguito l’art.70 :
“Art. 70. Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell’articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive
4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
a) dall’organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell’esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
b) dall’organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell’accertamento tecnico effettuato dall’autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell’articolo 70.”
L’art. 71 è dedicato invece agli obblighi del datore di lavoro, ed impone una più attenta valutazione dei rischi, soprattutto per quanto riguarda quelli derivanti da interferenze durante l’uso delle diverse attrezzature di lavoro e l’ergonomia. Il datore di lavoro è tenuto inoltre ad adottare adeguate misure tecniche ed organizzative, sempre al fine di ridurre i rischi relativi all’uso delle attrezzature, secondo quanto indicato nell’allegato VI.
Si sottolinea inoltre il concetto di sicurezza programmata espresso nella norma, che impone al datore di lavoro:
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la pianificazione delle attività di manutenzione e di riparazione;
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la conservazione dei libretti d’uso e manutenzione;
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la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature qualora previsto;
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una formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori adeguati al tipo di attrezzature utilizzate.
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Il controllo delle attrezzature implica quindi una attenta attività di programmazione che va dal momento dell’acquisto al momento della sostituzione delle attrezzature. I controlli alle attrezzature possono raggrupparsi in quattro tipologie:
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controllo iniziale, al primo montaggio e messa in opera;
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controllo dopo ogni montaggio (ad esempio nel caso di spostamento dell’attrezzatura in diversa sede o delle attrezzature di cantiere);
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controlli periodici (sono quelli consigliati dalla casa madre, a da buone prassi consolidate);
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controlli straordinari (devono essere effettuati a seguito di eventi eccezionali quali riparazioni, incidenti, fenomeni naturali, lunghi periodi di inattività).
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Alcune attrezzature devono essere sottoposte a verifiche periodiche obbligatorie secondo quanto stabilito dall’ALLEGATO VII del D. Lgs. 81/08. “Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.”
Attrezzatura |
Intervento/periodicità |
Scale aeree ad inclinazione variabile |
Verifica annuale |
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato |
Verifica annuale |
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano |
Verifica biennale |
Ponti sospesi e relativi argani |
Verifica biennale |
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) |
Verifica biennale |
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) |
Verifica triennale |
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm. |
Verifica annuale |
Carrelli semoventi a braccio telescopico |
Verifica annuale |
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne |
Verifica biennale |
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente |
Verifica annuale |
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo |
Verifica annuale |
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni |
Verifica biennale |
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni |
Verifiche annuali |
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni |
Verifiche annuali |
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni |
Verifiche biennali |
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni |
Verifiche biennali |
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni |
Verifiche triennali |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall’acqua. |
Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria. |
Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria |
Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria |
Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria. |
Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d’acqua e d’acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV |
Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua classificati in I e II categoria |
Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d’acqua. |
Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 °C |
Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C |
Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale |
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW |
Verifica quinquennale |
Nella figura che segue riportiamo un esempio di scheda di manutenzione delle attrezzature che può essere descritto come una sorta di registro dove il datore di lavoro, o chi per esso, deve dettagliare le verifiche da eseguire e la loro periodicità e registrare gli interventi effettuati sull’attrezzatura (manutenzioni straordinarie, sostituzioni di pezzi, modifiche, ecc.):
Scheda manutenzione attrezzature di lavoro |
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TIPOLOGIA DI MACCHINA: MARCA: MOD. MATR. |
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INTERVENTO EFFETTUATO |
PARTI EVENTUALMENTE SOSTITUITE |
DATA DELL’INTERVENTO |
FIRMA DEL MANUTENTORE |
DATA PROSSIMO INTERVENTO |
NOTE |
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Sempre a riguardo dell’art. 71 si segnala, in quanto importante innovazione, la previsione della regolamentazione dell’obbligo di aggiornamento delle attrezzature all’evoluzione dei requisiti minimi di sicurezza. Ai sensi dell’ art. 71, comma 4, lettera a, verrà emanato un apposito provvedimento per disciplinare le procedure d’aggiornamento. Inoltre, ai sensi del comma 5, le modifiche apportate alle macchine per migliorarne le condizioni di sicurezza, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’art. 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
La norma impone , sempre al medesimo art.71 (comma 8), l’obbligo per il datore di lavoro di verificare le condizioni di installazione sottoponendo le attrezzature a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e a un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne ’installazione corretta e il buon funzionamento, inoltre, il datore di lavoro deve tener conto di effetti esterni, definiti «influssi», che possono deteriorare i macchinari e originare situazioni pericolose (ad esempio condizioni climatiche o lunghi periodi d’inattività). In tal caso sono previsti controlli periodici e straordinari obbligatori «ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività». Ogni controllo deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
Le verifiche periodiche devono essere effettuate da INAIL , ASL e società abilitate.
Si fa presente che i Soggetti Titolari della funzione (INAIL, ASL O ARPA) si possono avvalere di Soggetti privati Abilitati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (SA) ai sensi del D.M: 11 Aprile 2011, nel caso non riescano a soddisfare nei termini di tempo necessari, le richieste ricevute .
La responsabilità dell’effettuazione delle verifiche periodiche è a carico del datore di lavoro, che, nel caso in cui gli Enti non portino a termine la verifica nei termini stabiliti dal Decreto, deve segnalare il nominativo del SA incaricato (preso dalle liste dell’ARPA o dell’INAIL della sua Regione).
INAIL rende note le modalità di richiesta di verifica delle attrezzature di lavoro, il cui obbligo discende dall’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dal successivo decreto interministeriale 11 aprile 2011.
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Sul sito dell’INAIL è riportato il numero telefonico 06.6001 che risponde a richieste di informazioni su aspetti normativi, procedurali e su singole pratiche.
A titolo di esempio si riporta di seguito una scheda riepilogativa per attrezzature da lavoro:
Scheda riepilogativa per attrezzature da lavoro
Attrezzatura | Matricola/Modello | Costruttore | Anno di costruzione e data di messa in servizio | Presenza/ ubicazione del manuale d’uso e manutenzione | Operatore e formazione dello stesso | Verifiche periodiche obbligatorie (data e Ente di Vigilanza) | Manutenzioni ordinarie | Manutenzioni straordinarie | Note |
Sempre in merito alle verifiche sulle attrezzature, per completezza, si ritiene utile citare anche il DPR 162/99 (modificato dal DPR 214/2010) a riguardo degli apparecchi di sollevamento che impone al datore di lavoro, oltre alle regolari manutenzioni, anche le seguenti verifiche periodiche:
Verifiche periodiche per impianti di sollevamento ai sensi del DPR 162/1999 (e s. m.i.)
Ente che effettua il controllo | ASL o ARPA, SA* |
Periodicità | Ogni 2 anni |
*Soggetti Abilitati
Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. all’art.72 entra nel merito anche delle situazioni in cui si intenda noleggiare o utilizzare un macchinario in concessione d’uso (anche a titolo gratuito), o tramite leasing. Viene qui introdotto l’obbligo, per il soggetto concedente, di fornire le attrezzature accompagnate da un attestato in cui questi dichiari, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi ai requisiti di sicurezza di cui all’Allegato V. Nel caso in cui il noleggio o la concessione in uso venga effettuato senza conduttore, il concedente ha l’obbligo di rilasciare un attestato di buono stato di conservazione, di manutenzione e di efficienza in termini di sicurezza mentre il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire una dichiarazione riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono essere formati in base all’art. 73. Si trascrive di seguito l’art.72 :
“Art. 72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all’articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V. (comma così sostituito dall’art. 45 del d.lgs. n. 106 del 2009)
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista. (comma così modificato dall’art. 45 del d.lgs. n. 106 del 2009).”
In materia d’informazione e di formazione l’art.73 introduce alcune disposizione a completamento di quelle riportate negli artt. 36 e 37, in particolare viene introdotto l’obbligo di approfondire le situazioni anormali prevedibili. Inoltre, l’art. 71, comma 7 richiede un obbligo formativo più intenso per i lavoratori da adibire all’uso di attrezzature di lavoro che richiedano, per il loro impiego, conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici.
“Art. 73. Informazione, formazione e addestramento
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: (comma così modificato dall’art. 46 del d.lgs. n. 106 del 2009)
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. (comma così modificato dall’art. 46 del d.lgs. n. 106 del 2009)
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.”
Gli artt. da 74 a 87 riguardano i DPI: si ribadisce i l’obbligo che tali dispositivi siano conformi alle norme previste dal D.Lgs. n. 475/1992, individuati e forniti secondo i criteri previsti dall’art. 74 e seguenti. Anche per i DPI è prevista l’emanazione di un successivo decreto ministeriale che fissi i criteri per l’individuazione e l’uso degli stessi (art. 79, comma 2)
L’addestramento per il corretto utilizzo dei DPI è ancora obbligatorio per quelli di terza categoria e di protezione dell’udito mentre, negli altri casi, occorre fare riferimento alla valutazione dei rischi.
Sempre a riguardo dei requisiti che devono possedere gli operatori delle attrezzature e dei macchinari da lavoro, è entrato in vigore recentemente (12 marzo 2013) l’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, in attuazione del D.Lgs. 81/08, che affronta i seguenti punti:
- l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori;
- le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione;
- i soggetti formatori;
- la durata;
- gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
L’entrata in vigore del predetto accordo comporta che, i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature (disciplinate dal predetto regolamento) devono effettuare i corsi di formazione indicati entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore, ovvero entro il 12 marzo 2015. Il Ministero del Lavoro, per rispondere alle numerose richieste di chiarimenti pervenute, ha inoltre emanato una Circolare esplicativa di carattere prettamente operativo (Circolare Min. Lavoro e politiche sociali 11.3.2013 n. 12).
Tutti i diritti riservati. Il presente approfondimento non può essere copiato, neanche parzialmente, né diffuso senza la preventiva autorizzazione scritta della redazione di www.sicuri-sul-lavoro.it
Il presente approfondimento è stato elaborato in data 19/03/2018; l ‘utente dovrà tenere conto di eventuali aggiornamenti normativi avvenuti successivamente a tale data.