Responsabilità dei preposti in materia di sicurezza

Responsabilità dei preposti in materia di sicurezza

Fra le attribuzioni che il datore di lavoro affida al preposto, oltre a quelli relativi ad esempio al controllo della corretta esecuzione dei lavori ed alla “produzione” del cantiere, assumono particolare importanza gli obblighi definiti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’articolo 19 (Obblighi del preposto) del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. disciplina gli obblighi del preposto in materia di sicurezza, che di seguito si elencano: “1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37”.

Con riferimento al campo di applicazione definito dall’articolo 3 richiamato dall’articolo 19 (tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio), con le precisazioni dei commi seguenti al comma 1 del citato articolo 3, l’azione di sovrintendere e vigilare definita dall’articolo 19 comma 1 lettera a), deriva dalle stesse attribuzioni del preposto «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa – definite dall’art. 2 comma 1 lettera e) del D.lgs. 81/2008.

Dalla lettura dell’articolo 19 citato, il controllo del preposto sui lavoratori può sembrare circoscritto a pochi adempimenti; tuttavia leggendo con attenzione le aree di vigilanza si può desumere che le stesse siano:

  • gli obblighi di legge dei lavoratori;

  • le disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;

  • le istruzioni dei lavoratori che devono accedere alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

  • le situazioni a rischio e le informazioni preventive dei lavoratori su tali situazioni e sui comportamenti da attuare in tali contesti;

  • la segnalazione tempestiva al datore di lavoro o al dirigente sia delle deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro sia dei dispositivi di protezione individuale, sia di ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

Gli obblighi di legge dei lavoratori

Oltre agli obblighi contrattuali derivanti dal contratto di lavoro, rientrano fra gli obblighi dei lavoratori sui quali deve vigilare il preposto, quelli contemplati dall’articolo 20 del D.lgs. 81/2008, di seguito esposti:

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”.

Disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione

Al fine del rispetto della normativa, le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e sull’uso dei dispositivi di protezione collettiva e individuale devono prevedere una valutazione dei rischi e la predisposizione dei documenti obbligatori (DVR, POS, ecc.); a seguito di tale valutazione, dovranno essere messi a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione collettiva (parapetti, ecc.) e individuale, illustrando agli stessi lavoratori i criteri di utilizzo di tali dispositivi e gli obblighi normativi al fine della prevenzione degli infortuni. Il preposto vigilerà quindi sull’applicazione degli aspetti sopra descritti.

Istruzioni dei lavoratori che devono accedere alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico

Qualora, per esigenze lavorative, fosse necessario l’accesso di lavoratori in aree o ambienti che possano comportare per gli stessi lavoratori rischi gravi e specifici, oltre all’individuazione dei lavoratori da destinare a tali attività, per le quali è richiesta una specifica formazione (ad esempio per gli ambienti confinati) ed esperienza, dovranno essere impartite ai lavoratori le istruzioni specifiche ai fini di prevenire infortuni o danni alla salute.

Situazioni a rischio e informazioni preventive dei lavoratori su tali situazioni e sui comportamenti da attuare in tali contesti

Nei contesti lavorativi che possano comportare situazioni a rischio, dovute a diversi fattori, i lavoratori dovranno essere preventivamente informati sia sui rischi specifici, sia sulle misure da porre in atto per far fronte anche ad eventi particolari (gestione dell’emergenza).

Segnalazione tempestiva al datore di lavoro o al dirigente sia delle deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro sia dei dispositivi di protezione individuale, sia di ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

Tale aspetto assume una particolare importanza, tenuto conto del fatto che dalle eventuali deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale potrebbero derivare infortuni e/o danni alla salute. La pronta segnalazione del preposto al datore di lavoro (od al dirigente) di tali deficienze, facendo anche sospendere l’uso di un mezzo o di una attività a rischio (con la frase “ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro” il legislatore contempla un gran numero di contesti che potrebbero verificarsi sul luogo di lavoro); la responsabilità del preposto deve pertanto intendersi estesa anche a tali situazioni di pericolo, qualora lo stesso non intervenga con opportune azioni di prevenzione.

Esercizio di fatto di poteri direttivi

Il datore di lavoro ha il compito di designare con formale designazione il preposto, provvedendo affinchè lo stesso preposto riceva la formazione di base obbligatoria e specifica.

Tuttavia l’articolo 299 del D.lgs. 81/2008 – Esercizio di fatto di poteri direttivi precisa che:1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”. Tale articolo attribuisce pertanto la responsabilità (ove la stessa fosse accertata nelle competenti sedi) al preposto che eserciti di fatto tale mansione, anche se privo di formale designazione.

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Il presente approfondimento è stato scritto in data 20/03/2018; gli utenti dovranno tenere conto di eventuali aggiornamenti normativi successivi alla data sopra indicata.